(Testo
aggiornato alle correzioni apportate con il decreto legislativo approvato
dal Consiglio dei Ministri del 25 luglio 1997)
Art.
13. (Diritti dell'interessato)
1.
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di
cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza
di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo
7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile,
senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma
intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica
e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non
minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi
abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati
personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale
o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva
e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale
diritto.
2.
Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere
chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3.
3.
I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4.
Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire,
per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5.
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione
di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Art.
31. (Compiti del Garante)
1. Il Garante
ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti
sulla base delle notificazioni ricevute;
Art.
7. (Notificazione)
4. La notificazione
contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio,
la residenza o la sede del responsabile; in mancanza di tale indicazione
si considera responsabile il notificante;
Art.
33. (Ufficio del Garante)
3. Le norme
concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante,
nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria
e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia
e dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento
sono altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante
di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità
tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno
rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte
a precisare le modalità per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo
13, nonché della notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica
o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento
o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di
regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta;
decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato.
Art.
29. (Tutela)
1. I diritti
di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorità
giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non può essere
proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata
già adita l'autorità giudiziaria.
2.
Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto solo
dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo
oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti
e per il medesimo oggetto.
3.
Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato
hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante
può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4.
Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso,
ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione
del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei
diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il
provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura
dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti
giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5.
Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via
provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata
sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa
di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata
la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale decisione.