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 Lg. 675, 196, diritto d’autore, di cronaca/critica
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Legge 675, 196, diritto d’autore, di cronaca e di critica

Vi segnalo alcuni articoli ed estratti di articoli interessanti riguardanti la Legge 675, il diritto d'autore e il diritto di cronaca e di critica al fine di rendere piu' chiaro possibile il senso di tali normative.


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LEGGE N. 675 - 31 dicembre 1996
(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

http://www.privacy.it/testocoord.html
LEGGE 31 dicembre 1996 N. 675 (testo) (testo coordinato - formato HTML)

http://www.privacy.it/indicealfa.html
LEGGE 31 dicembre 1996 N. 675 (indice) (indice alfabetico - formato HTML)


DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
http://www.privacy.it/codiceprivacy.html




LEGGE n. 675 - 31 DICEMBRE 1996 (estratto)

"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997 - Supplemento Ordinario n. 3


CAPO III
Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI ( Artt. 19 - 21)


Art. 19. Incaricati del trattamento

1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.


Art. 20. Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati

1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:

a) con il consenso espresso dell'interessato;

b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;

c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

d)(Lettera così modificata dall'art. 12, comma 2, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all’articolo 25;

e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d’intendere o di volere;

g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'ar-ticolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell’ambito dei gruppi bancari di cui all’articolo 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché tra società controllate e società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 27.


Art. 21. Divieto di comunicazione e diffusione

1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.

2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).

3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.

4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:

a)(Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31; b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.


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Il nuovo diritto d’autore estende cronaca e critica

di Franco Abruzzo

da “Il Sole 24 Ore” del 3 maggio 2003


Con il Decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, emanato in attuazione della Direttiva 2001/29/CE “sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione”, sono state introdotte rilevanti novità nel corpo della legge n. 633/1941 sul diritto d’autore: due riguardano il diritto di cronaca e di critica costituzionalmente garantito.

La nuova normativa tutela ampiamente il diritto di cronaca, modificando e integrando l’articolo 65 della legge n. 633/1941 sul diritto d’autore con un comma (il secondo, aggiunto di sana pianta) molto chiaro: “La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato”. Questo comma affianca il primo, che fino al 28 aprile costituiva l’intero articolo 65: “Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali, anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell'autore, se l'articolo è firmato”.

Il raggio d’azione della nuova stesura dell’articolo 65 è molto più ampio, perché giustifica la riproduzione o la comunicazione al pubblico di opere dell’ingegno (e l’espressione “comunicazione al pubblico” abbraccia anche i media dell’ultima e penultima generazione, quali il web e la tv) con l’esercizio del diritto di cronaca sia pure contenuto nei limiti “dello scopo informativo”. Il legislatore sostanzialmente ha recepito, con 31 anni di ritardo, una massima giurisprudenziale ricavata dalla sentenza 15 giugno 1972 n. 105 della Corte costituzionale: “Esiste un interesse generale alla informazione - indirettamente protetto dall’articolo 21 della Costituzione - e questo interesse implica, in un regime di libera democrazia, pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee”.

Anche l’articolo 70 della legge n. 633/1941 ha subito un significativo ritocco che allarga la libertà di critica e di discussione collegata all’impiego di parti o brani di parti di opere dell’ingegno: “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”. Il vecchio articolo 70 suonava così: “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento il quale fisserà la modalità per la determinazione dell'equo compenso. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta”. La novità è costituita dall’espressione “comunicazione al pubblico”, che abbraccia, come riferito, l’utilizzazione di tutti i mass media, vecchi (giornali e radio) e nuovi (tv e web). Ne consegue che “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione”.

E’ vietato, comunque, agire senza consenso quando l’utilizzazione dell’opera dell’ingegno non è a scopo di critica o di discussione. Una massima giurisprudenziale (Tribunale di Napoli, 18 aprile 1997) afferma che “l'utilizzazione di parti o brani di opera altrui in un libro che si autodefinisce dedicato ad un artista scomparso è illecita e costituisce violazione del diritto di autore se manca il consenso del titolare del diritto e se la finalità dell'utilizzazione non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 70 della legge sul diritto di autore (e, cioè, utilizzazione a scopo di critica, discussione o insegnamento). L'erede dell'autore può agire a difesa dei diritti patrimoniali d'autore e di quelli relativi allo sfruttamento economico dell'immagine”.


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DIRITTO DI CRONACA E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

di Alessandra Lucarino e Silvia Melchionna

estratto da http://www.dirittoproarte.com/giornalisti/cronaca1.htm


E’ in particolare la sentenza n. 5259 ad affermare che l’esercizio della libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, cioè il diritto di stampa, sancito in linea di principio nell’art. 21 della Costituzione e regolato fondamentalmente nella legge 8 febbraio 1948, n.47, è legittimo, e quindi può anche prevalere sul diritto alla riservatezza, se concorrono le seguenti condizioni: 1) l’utilità sociale dell’informazione (ossia la necessità dell’esistenza di un interesse pubblico a che la notizia e i fatti siano conosciuti e diffusi); 2) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché, in quest’ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; 3) la forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, anche detta continenza formale. Non ricorre quest’ultima condizione quando la critica è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, difetta di serenità e di obiettività, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ed infine non è improntata a leale chiarezza. E’, poi, la stessa Corte di Cassazione ad indicare che lo sleale difetto di chiarezza sussiste quando il giornalista ricorre ad una delle seguenti subdole tecniche: 1) al sottinteso sapiente, che consiste nell’uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico dei lettori le intenderà o in maniera diversa o, addirittura, contraria al loro significato letterale, e, comunque, in senso fortemente sfavorevole ed offensivo nei confronti della persona che si vuole mettere in cattiva luce.

Un esempio è rappresentato dal racchiudere determinate parole tra virgolette, allo scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e che, comunque, sono da interpretarsi in un senso molto diverso da quello che avrebbero senza virgolette; 2) agli accostamenti suggestionanti di fatti che si riferiscono alla persona che si vuole mettere in cattiva luce con altri fatti (presenti o passati, ma sempre in qualche modo negativi per la reputazione) riguardanti altre persone estranee, oppure con giudizi negativi apparentemente espressi in forma generale ed astratta e, come tali, ineccepibili ma che, invece, per il contesto in cui sono inseriti, il lettore riferisce, inevitabilmente, a persone ben determinate; 3) al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, specie nei titoli, o, comunque, all’artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie "neutre" allo scopo di indurre i lettori più superficiali a lasciarsi suggestionare soltanto dal tono usato (classico, a tal fine, è l’uso del punto esclamativo anche là dove, di solito, non viene messo); 4) alle vere e proprie insinuazioni, che ricorrono quando, pur senza esporre fatti o esprimere giudizi apertamente, si articola il discorso in modo tale che il lettore li prenda lo stesso in considerazione a tutto svantaggio della reputazione di un determinato soggetto.

Questi principi sono stati riaffermati in diverse sentenze della Corte di Cassazione (n.3679/98, n.4285/98, n.8574/98) ed in particolare in quella della Terza Sezione Civile, la n. 5658 del 9 giugno 1998, nella quale si afferma che il diritto di cronaca prevale sul diritto alla privacy se i fatti sono veri, di interesse pubblico e se sono esposti in forma civile e corretta.

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Diritto di cronaca prevalente

di Sabrina Peron, avvocato in Milano

estratti da http://www.odg.mi.it/peron_20.htm

...

Il limite della continenza

La continenza è la terza condizione alla quale viene ancorato il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica. Tale limite viene inteso come moderazione, proporzione e misura in relazione alle modalità espositive della notizia. La serenità dell'esposizione va però intesa non in senso assoluto ma in senso relativo, non venendo considerati offensivi toni aspri e polemici che rientrino nel costume corrente.

In ogni caso l’esposizione della notizia non deve rivestire carattere ingiurioso, non deve risolversi in una incivile denigrazione dell’altrui personalità, non deve contenere attribuzioni indirette o subdole allusioni.. In particolare, nell’esposizione dei fatti devono essere esclusi l’utilizzo di:

- sottintesi sapienti, ossia l’utilizzo di espressioni tali da far percepire al lettore un messaggio diverso o contrario a quello apparente o letterale e comunque più sfavorevole;

- toni sproporzionatamente scandalizzati o sdegnati o artificiosamente drammatizzati, mediante l’uso sapiente di aggettivi, con cui si riferiscono notizie scarsamente interessanti in modo da suggestionare i lettori;

- accostamenti suggestionanti di fatti che si riferiscono ad una persona che si vuole mettere in cattiva luce con altri fatti concernenti terze persone e negativi per la reputazione;

- vere e proprie insinuazioni e ambiguità allusive.

...

Il diritto di critica che costituisce uno degli aspetti principali su cui si fonda la libera (e lecita) manifestazione del pensiero, non si esprime nella narrazione ma nel giudizio e nella valutazione di fatti; la critica è pertanto soggettiva e cioè corrispondente, in definitiva, al punto di vista di chi la manifesta. L'efficacia scriminante della critica è più accentuata in ambito politico, nel quale essa può essere esercitata con le modalità più nette e vibranti, senza rituali ed ipocriti omaggi a stili e forme espressive (Trib. Roma, 26 marzo 1997, Selva c. De Mita e altro, in Nuova Giur. Civ., 1998, I, 264, n. BRESCIANI).

...

In tema di diffamazione a mezzo stampa il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nella espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti; ne consegue che l'esercizio di un tale diritto non può trovare altro limite che non sia quello dell'interesse pubblico e sociale della critica stessa, in relazione all'idoneità delle persone e dei comportamenti criticati a richiamare su di sé una comprensibile e oggettivamente apprezzabile attenzione dell'opinione pubblica (Cass. pen., 16 aprile 1993, Barile, in Mass. Cass. Pen., 1993, fasc. 9, 100).

...

Il diritto di satira costituisce una delle forme di manifestazione del pensiero, caratterizzata dall'intento di suscitare la ilarità nei percettori, che svolge una funzione di controllo sociale verso il potere con l'arma del sorriso e alla quale non possono applicarsi i criteri per la liceità della cronaca (verità, continenza, rilevanza sociale) fatto salvo il limite dell'eventuale contenuto denigratorio delle affermazioni. La satira di un personaggio famoso, quando ha carattere burlesco e paradossale e le espressioni adoperate, considerate nel loro complesso, sono proporzionate alla notorietà del soggetto irriso, impedisce di qualificare come denigratorio e offensivo un articolo di giornale (Trib. Milano, 7 aprile 1997, Scotti c. Soc. R.C.S. ed. e altro, in Dir. Inf., 1997, 752).


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Link vari

Sito www.GarantePrivacy.it (Il sito del GARANTE della PRIVACY)
Sito www.Privacy.it (Il sito e la POLICY sulla PRIVACY)
Sito www.Dirittodautore.it (Ass. per la difesa del diritto d'autore)
Sito www.Interlex.it (Sito sul Diritto, Tecnologia e Informazione)
Sito www.Ictlaw.net (Materiali sul Diritto e la Cultura della Rete)
Sito www.agcom.it (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
Sito www.siae.it (Societa' italiana degli Autori ed Editori)

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Le Utilizzazioni libere

Estratti della Legge 633/41

L'autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo (art. 12 2° comma della legge 633/41).
La legge stessa però fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d'autore per esigenze di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della cultura e di studio.
I limiti sono indicati nel capo intitolato Utilizzazioni libere agli articoli da 65 a 71.

L'art. 65 LDA prevede la libera riproduzione di articoli di attualità, di carattere politico, economico, religioso, pubblicati in giornali o riviste o su altri periodici, anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata. Devono però essere indicati il nome dell'autore, il numero e la data del periodico che ha eseguito la prima pubblicazione.
In questo caso l'interesse pubblico all'informazione prevale su quello privato, dell'autore, e ne attenua i diritti. Finalità diverse, quali quelle pubblicitarie o di documentazione non sono perciò accettate e configurano ipotesi di violazione del diritto d'autore.
Bisogna rispettare due condizioni:
1) che la loro riproduzione non sia stata espressamente vietata. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di attuazione, la dichiarazione si effettua mediante l'indicazione, anche in forma abbreviata, delle parole "riproduzione riservata" o altre analoghe, all'inizio o alla fine dell'articolo.
2) che si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta pubblicazione e il nome dell'autore, se l'articolo è firmato.

Sempre per finalità di interesse pubblico è consentita la pubblicazione su giornali e riviste, previa indicazione del nome e del luogo in cui furono pronunciati, di discorsi su argomenti di pubblico interesse o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico (art. 66 LDA). Possono inoltre essere liberamente riprodotti opere e brani di opere nelle procedure giudiziarie o amministrative ai fini del giudizio (art. 67 LDA), sempreché se ne indichino la fonte e il nome dell'autore.

L'art 68 LDA regola l'uso personale e la copia privata. A seguito della modifica operata dalla legge n. 248 del 18 agosto 2000, è libera la riproduzione di singole opere o brani di opere, per uso personale dei lettori , fatta a mano o con mezzi non idonei a spaccio o diffusione dellavoro nel pubblico. Il 2° comma stabilisce invece che è totalmente libera la fotocopia di tali opere, se eseguita per i servizi della biblioteca, mentre lo è solo nei limiti stabiliti dal 4° e 5° comma dello stesso articolo 68 LDA se eseguita per uso personale
Secondo questi due comma, la riproduzione non può superare il 15% del totale del volume se effettuata per mezzo di fotocopie, xerocopie o mezzo analogo, e all'autore e agli editori spetta un compenso corrisposto da responsabile del centro o punto di riproduzione.
In breve possiamo riassumere così il nuovo articolo 68:
1) innanzitutto rimane libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, ma se la riproduzione è effettuata mediante fotocopia o xerocopia o analogo mezzo, non può essere superiore al 15% del volume esclusa la pubblicità.
2) il responsabile del centro o punto di riproduzione deve corrispondere un compenso, quantificato ex lege salvo diverso accordo e legato al numero delle pagine riprodotte, destinato a essere ripartito tra gli autori e gli editori.
In particolare, non è consentito:
1) riprodurre interi volumi o fascicoli, salvo opere rare fuori catalogo presso biblioteche pubbliche;
2) riprodurre per un’utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazine economica dell’autore;
3) riprodurre oltre il limite del 15% per uso personale;
4) riprodurre senza il pagamento del compenso, quando previsto;
5) spacciare delle copie, fatte per uso personale, nel pubblico.
Il richiamo ai "lettori" del capoverso esclude ogni possibile riferimento dell'art. 68 LDA alle opere delle arti figurative, mentre per quelle musicali la disposizione si applica unicamente al testo, e non alla fissazione dei suoni (audio).
Si parla più diffusamente di questo articolo nella sezione riguardante le opere letterarie.

Anche l'art. 69 LDA è stato modificato dalla legge 248/2000, e richiede specifici requisiti, in mancanza dei quali l'utilizzazione non è consentita. Secondo tale articolo, le biblioteche e le discoteche dello Stato e di Enti pubblici possono prestare al pubblico, per uso personale, le opere protette, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, senza l'autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione.
Il prestito ha esclusivamente per oggetto:
a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
L'art. 69 LDA non si applica nel caso in cui un terzo consulti sul posto un'opera che gli sia stata all'uopo prestata, in quanto il prestito finalizzato a questo tipo di consultazione è sempre libero.

L'art. 70 LDA stabilisce che il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione e anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera da parte dell'autore.
Al secondo comma è precisato che nelle antologie a uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento della legge, il quale fisserà le modalità per la determinazione dell'equo compenso.
Infine il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
L'applicazione di questo articolo da parte della giurisprudenza è molto rigida: infatti la norma ha carattere eccezionale, e come tale deve essere interpretata con rigore. In difetto di uno solo dei presupposti dettati dalla norma si configura una fattispecie di utilizzazione illecita dell'opera.

L'art. 71 prevede l'esecuzione pubblica di pezzi musicali o parti di opere in musica senza pagare i diritti d'autore, purché essa sia effettuata dalle bande musicali o dalle fanfare dei corpi armati dello Stato senza scopo di lucro.

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 5 LDA, non sono tutelati dal diritto d'autore gli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni italiane e straniere.
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Tutela delle "opere dell'ingegno"

L'art. 1 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 tutela tutte "le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia" a prescindere dalla modalità di espressione. Fondamentale, ai fini dell'operatività della tutela, il carattere creativo: deve cioè essere caratterizzante l'apporto personale dell'autore in forza del quale l'opera avrà un quid novi rispetto a quello che era preesistente.

La legge sul diritto d'autore, con le sue recenti modifiche, considera anche il progresso tecnologico: l'art.2 della suddetta legge annovera tra le opere dell'ingegno degne di tutela anche "i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore", oltre alle "banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto"; la legge però nulla dice sulle pagine web.


Pagina web "opera dell'ingegno"?

Secondo l'opinione prevalente la pagina web rientra in una nuova categoria di opere, le cosiddette opere multimediali, cioè creazioni che combinano in un unico prodotto opere di generi differenti (parole, immagini suoni etc.), normalmente fruibili attraverso mezzi di comunicazioni (media) diversi, ma la cui coesistenza è assicurata da un formato omogeneo, quello digitale e da un programma.

Conseguentemente, considerando l'opera multimediale come proiezione tecnologica dell'opera dell'ingegno tradizionale e la pagina web come particolare espressione di creazione multimediale, a quest'ultima deve essere estesa la tutela dettata dalla legge 644/1941: sia che la pagina web venga scomposta nelle singole parti che la caratterizzano e sia che invece venga vista unitariamente.

Nel primo caso, testi, grafica, foto musiche etc., in quanto singole opere dell'ingegno, godranno di tutela autonoma e indipendente rispetto al tutto. Più articolato il discorso invece nel caso di opera multimediale quale opera unitaria e autonoma rispetto alle sue parti.

Le norme di riferimento sono gli art. 10 e 38, dove si parla di opere comuni e di opere collettive: se l'opera è comune, ossia il risultato del contributo indistinguibile di più persone, il diritto d'autore apparterrà a tutti i coautori in comune; se si tratta invece di opera collettiva, cioè il frutto dell'assemblaggio di opere o parti di esse che comunque hanno carattere di creazione autonoma, i diritti spetteranno al coordinatore senza che con ciò vengano pregiudicate le ragioni degli autori delle singole opere o delle parti utilizzate per la creazione collettiva.

Pertanto nel momento in cui si identificherà l'utilizzazione non autorizzata dei contenuti di una pagina web come fattispecie disciplinata dal diritto d'autore, scatteranno i meccanismi di tutela corrispondenti: non solo l'autore potrà ottenere la sospensione dell'indebito sfruttamento del suo ingegno ma anche il risarcimento del danno il quale comprenderà danno emergente (lesione economica effettivamente patita) e lucro cessante (mancato guadagno derivante dall'utilizzo illegittimo).


Tutela della pagina web

La recente l. 248/00, modificando la legge n. 633 del 22 aprile 1941 ha introdotto ulteriori ipotesi al fine di combattere la pirateria e la contraffazione, anche quella che si realizza via Internet.

Analizziamo nel dettaglio la tutela delle opere a seconda della loro natura.

Testi, articoli, e-mail - Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tanto meno è possibile appropriarsi della sua paternità. L'unica eccezione prevista dalla legge (art. 70 l. 633/41) è quella di consentire il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie a scopo di studio, discussione, documentazione o insegnamento, purché vengano citati l'autore e la fonte, e non si agisca a scopo di lucro, sempre che tali citazioni non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa. Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell'autore. Si deve comunque considerare che pure gli scritti dal carattere non specificatamente creativo (ma divulgativo, comunicativo, informativo), che vengono trasmessi attraverso la rete, beneficiano di tutela giuridica. È il caso ad esempio delle e-mail, che, rappresentando una forma di corrispondenza, sono sottoposte al divieto di rivelazione, violazione, sottrazione, soppressione previsto dagli artt. 616 e 618 del codice penale. Nessun limite di legge sussiste invece per la riproduzione di testi di autori morti da oltre settant'anni.

Musica, MP3, files MIDI - La distribuzione e lo scambio di materiale musicale che avviene tra utenti della rete (in genere sotto forma di file MP3 o WAV) è da considerarsi illegittima se non espressamente autorizzata dall'autore o da chi detiene i diritti economici dell'opera. Un caso particolare è rappresentato dai files MIDI, spesso utilizzati come basi o sottofondi musicali di molti siti Web: trattandosi di elaborazioni dell'opera originaria, esse devono comunque essere autorizzate dall'autore del brano stesso o da chi ne detiene i diritti di utilizzazione economica. Pertanto, per poter utilizzare legittimamente i files MIDI, bisogna essere certi che colui che li ha realizzati sia stato a ciò espressamente autorizzato dal compositore o dall'editore.

Testi delle canzoni - Vale quanto già riferito per le opere testuali in generale: non possono essere riprodotti integralmente, salva espressa autorizzazione dei titolari dei diritti economici. I limiti ora riferiti non sussistono per la riproduzione di musica di autori morti da oltre settant'anni, salvi comunque i diritti dovuti a chi ha eseguito e prodotto la registrazione, comunque da remunerare.

Opere cinematografiche, filmati - Godono di un'analoga tutela. È solo da precisare che, trattandosi assai spesso di opere collettive (realizzate cioè congiuntamente da più partecipanti: regista, sceneggiatore, compositore della colonna sonora, etc.), la loro tutela si estende sino al trascorrere del settantesimo anno dalla morte dell'ultimo dei coautori.

Fotografie - La normativa protegge le opere fotografiche secondo l'art.87 e seguenti (legge 633/41), e tutela "le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere". Nell'espressione "processo analogo" si potrebbe includere anche la fotografia digitale. In questo caso dunque spettano al creatore della fotografia i diritti esclusivi di riproduzione e diffusione, a meno che tali immagini non siano ottenute nell'adempimento di un contratto lavorativo; in questo caso "entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto" i diritti spettano al datore di lavoro. Bisogna però distinguere se le fotografie hanno o meno un carattere artistico.

Nel caso si tratti di semplici opere fotografiche, al fotografo spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88 l. 633/41), salvo il caso che l'opera sia stata commissionata in seno ad un contratto di lavoro (in tal caso degli stessi diritti sarà titolare il datore di lavoro); la tutela dura venti anni dalla data di realizzazione della fotografia. Tuttavia, per la legislazione italiana vale anche un altro principio, in questo caso piuttosto favorevole alla diffusione delle opere fotografiche: l'art. 90 della l. 633/41 prescrive che per utilizzare in Internet immagini o fotografie altrui occorre riportare per ogni esemplare della foto "il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; la data dell'anno di produzione della fotografia; il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata". In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva sempre che il fotografo (o il suo datore di lavoro) non provino la malafede di chi le ha riprodotte.

Le foto artistiche, invece, in base all'art. 2 della Convenzione di Berna del 9.9.1886 (aggiornata dalla convenzione di Bruxelles del 26.6.1948), recepita nel nostro ordinamento con la l.16.2.1953, n. 247, vengono considerate alla stregua di opere dell'ingegno e la loro tutela non è subordinata ad alcuna formalità (quale appunto l'indicazione del titolare dei diritti e dell'anno di realizzazione). Non solo, pure la durata della tutela si estende sino al settantesimo anno successivo alla morte dell'autore, e non al ventennio dalla realizzazione.

Per i ritratti, infine, la legge impone che chiunque voglia esporre, riprodurre o mettere in commercio la fotografia rappresentante l'immagine di una persona, deve preventivamente ottenere il consenso di questa (art. 96 l. 633/41). Il consenso non è necessario se la persona è di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97 l. 633/41), salvo che l'esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta. Se viene ritratto un personaggio pubblico, la sua immagine non può essere utilizzata - senza la necessaria autorizzazione - per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio.

Programmi informatici, software, codici, layout - Come per le altre opere dell'ingegno anche la produzione di software e codici informatici è tutelata dal diritto d'autore. Spesso, in questi casi più che in altri, la titolarità dell'opera appartiene ad un soggetto diverso da chi ha materialmente steso i codici perché molti programmatori sono legati da un rapporto di lavoro con le società di software, alle quali spettano quindi tutti i diritti di distribuzione ed utilizzazione economica. La recente l. 248/00 ha previsto particolari ipotesi di reato per i casi di contraffazione e pirateria informatica aventi ad oggetto anche i programmi per elaboratori, e viene tutelata sia la forma sorgente (cioè la sua espressione letteraria intelligibile dall'uomo) sia la forma codice oggetto (cioè la versione elettronica destinata all'elaboratore). La violazione delle norme sul diritto d'autore comporta sanzioni anche penali e di particolare gravità, soprattutto se chi utilizza illegittimamente l'opera altrui lo fa a scopo di lucro. L'art. 171-bis punisce con la pena congiunta della reclusione e della multa le condotte abusive (duplicazione, riproduzione, commercializzazione etc.) relative a programmi per elaboratore (o banche dati). Da sottolineare che è punito anche il fatto che "concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori". Questa formulazione è importante perché rileva la presenza di nuove fenomenologie di criminalità informatica e intende punire i traffici relativi a cracks (programmi per rimuovere le protezioni) a key-generators (applicazioni in grado di generare codici per lo sblocco di software protetti), e simili.

Banche dati - Secondo l'art.3 le banche dati sono "opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte". Secondo la normativa dunque l'opera riceve una tutela in quanto opera d'insieme ed il suo creatore ha diritto di impedirne la riproduzione o la diffusione come opera in sé. I singoli autori inseriti mantengono comunque i propri diritti: ad essi viene infatti permesso di estrarre e riprodurre i propri documenti indicando però la fonte, ovvero l'opera collettiva (o banca dati anche telematica) da cui sono stati tratti.

In conclusione, l'art. 6 della legge 633/41 stabilisce che ogni opera dell'ingegno presente su Internet appartiene, moralmente ed economicamente, al proprio autore e non è possibile copiarla o beneficiarne (tanto a scopo di lucro, quanto per uso personale) senza il consenso esplicito dello stesso autore, che ne autorizzi - magari regolamentandolo - l'utilizzo. L'indicazione del copyright che si trova in molti siti (completa di nome dell'autore o del titolare dei diritti economici, nonché della data) rafforza e rende esplicita la protezione dell'opera, ma anche in mancanza non ci si deve sentire autorizzati a copiare o riprodurre le opere che si trovano sulla rete.


Piani di tutela per il web

La grande facilità di riproduzione delle immagini digitali permette agli autori di rendere immediatamente e facilmente visibili e disponibili le proprie opere, ma nello stesso tempo ne rende estremamente difficile il controllo su un eventuale uso non consentito dall'autore stesso. Una fotografia, un'opera digitale, la grafica di un sito, quando inseriti all'interno di un documento digitale possono essere facilmente prelevati e duplicati, praticamente a costo zero, un'infinità di volte per essere rimessi in circolazione attraverso il Web, fino a rendere praticamente quasi impossibile, spesso, risalire all'autore originale dell'opera.

Se la vulnerabilità del diritto d'autore è divenuta nel tempo infinitamente maggiore, i mezzi messi a disposizione dalla legge e dalla tecnologia per consentire a chi si reputa depauperato dei propri diritti intellettuali ed economici di difendersi sono praticamente rimasti inalterati nel tempo. I metodi di marcatura digitale come il watermark, ad esempio, consentono di marchiare le opere digitali, rendendole così identificabili, ma non ne impediscono comunque la diffusione e la duplicazione, e sicuramente allo stato attuale non è ancora stato messo a punto nessun sistema valido per avere un efficace controllo sul materiale pubblicato sul Web.

Fondamentalmente, i piani di tutela sono due: il diritto morale e quello economico.

Il diritto morale d'autore è l'inalienabile riconoscimento della paternità di un'opera, e rappresenta il diritto di decidere se e quando rendere pubblica un'opera, quello di opporsi ad eventuali modificazioni o a deformazioni che pregiudichino la reputazione dell'autore o dell'opera stessa. Il diritto morale non ha una durata limitata nel tempo, ma bensì è legato in maniera indissolubile all'opera.

Il diritto economico consiste invece nell'aver facoltà di gestire lo sfruttamento dei proventi di un'opera. A differenza del diritto morale, il diritto economico può essere ceduto temporaneamente o definitivamente. Inoltre, esso è limitato nel tempo. In base alla convenzione internazionale di Berna del 1971, lo sfruttamento dei diritti economici di un'opera (sebbene esistano differenze a seconda della legislazione del paese di origine dell'opera) è esercitatile dagli eredi o da chi sia stato in vita cessionario fino a 70 anni dalla morte dell'autore per tutte le opere creative, cioè quelle in cui l'autore abbia lasciato una propria traccia interpretativa, mentre è di soli 20 anni dalla data di realizzazione per le fotografie, sia digitali che su pellicola. Scaduti questi termini un'opera diventa di pubblico dominio e chiunque può riprodurla, utilizzarla o manipolarla senza limitazioni.

Stabiliti questi principi fondamentali, possiamo dire che qualunque opera esteriorizzata, sotto qualsiasi forma, dalla pagina Internet alla scultura in un museo, sono coperte dal copyright, e che quindi solo le opere per cui i termini di copertura che abbiamo citato siano scaduti possono essere liberamente utilizzate senza che nessuno possa vantare diritti su di esse.


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Lecito ripubblicare articoli altrui?

da http://punto-informatico.it/p.aspx?i=58680

di Andrea d'Agostini (Consulentelegaleinformatico.it) - In rete accade spesso di leggere articoli tratti dalle fonti più diverse. Ma cosa dice la legge italiana in proposito?


Roma - Gli articoli a carattere giornalistico rientrano a tutti gli effetti nella categoria delle opere dell'ingegno, con la conseguenza di essere oggetto protetto della legge sul diritto d'autore, L. 22 aprile 1942 n. 633 (d'ora innanzi lda).

In particolare l'art. 1 lda recita: "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo e che appartengono alla letteratura, alla musica e alle arti figurative qualunque sia il modo o la forma di espressione". Per ciò che concerne, invece, la riproduzione dell'articolo giornalistico o di una rivista, l'art. 13 Lda introduce il diritto esclusivo per l'autore di riprodurre la sua creazione. Pertanto, riproduzioni da parte di altri soggetti non sono lecite.

Tuttavia, in alcuni casi è possibile riprodurre articoli di giornali o riviste: la norma di riferimento che disciplina la riproduzione dei suddetti articoli da parte dei non autori o editori (in caso di rapporto di lavoro) è l'art. 65 lda, che recita: "Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere, possono essere riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purchè si indichino la fonte da cui sono tratti, la data, il nome dell'autore, se riportato".

Appare dunque possibile riprodurre un articolo di giornale a patto che si rispettino le seguenti condizioni:
- L'articolo deve essere di attualità a carattere politico, economico o religioso (se appartiene ad altre categorie - come articoli di carattere artistico, culturale, storico, geografico, tecnico o scientifico -, ovviamente, tale riproduzione non sarà possibile, e chi lo farà potrà incorrere nelle sanzioni previste);
- La riproduzione in questione non deve essere stata espressamente vietata da chi ne ha diritto (editore o autore). E' consigliato, dunque, verificare preventivamente che non ci sia un messaggio in cui si fa espresso divieto di riproduzione o se ne riserva tale facoltà ad alcuni soggetti;
- Vanno citati obbligatoriamente la fonte, la data e il nome dell'autore (se conosciuto).

Ai sensi dell'art. 70 Lda è inoltre possibile riprodurre brani o parti di parti di opere per i soli scopi di critica, di discussione e anche insegnamento, solo ed esclusivamente nei limiti delle finalità poc'anzi elencate e sempre che non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera. Anche in questo caso sarà necessario menzionare il titolo dell'opera, i nomi dell'autore e dell'editore.

Di diversa applicazione l'art. 101 Lda che disciplina le mere informazioni e notizie ricavabili e attinte da altri giornali o riviste. In questo caso la riproduzione è lecita e libera, tuttavia a condizione che non venga effettuata (la riproduzione) con l'impiego di "atti contrari agli usi onesti" in materia di giornalistica e purché se ne citi la fonte.

Appare chiaro in quest'ipotesi che oltre alla violazione del diritto d'autore è apprezzabile un'ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (il cosiddetto parassitismo giornalistico). La riproduzione, altresì, non deve avere scopo di lucro (inteso sia come guadagno patrimoniale diretto sia come mancato guadagno del titolare dei diritti sull'informazione) e se trattasi di agenzie giornalistiche o d'informazione (titolari dell'informazione stessa) la riproduzione da parte di altri soggetti senza autorizzazione non può essere effettuata prima che siano passate sedici ore dalla loro diramazione e comunque prima che siano state pubblicati da un giornale o da una rivista autorizzati alla pubblicazione (in virtù di un contratto con l'agenzia stessa).

In ultima istanza occorre soffermarsi sulle cosiddette rassegne stampa. Definizioni legislative su cosa debba intendersi per rassegna stampa non ce ne sono; nondimeno si può dire che per rassegna stampa è da intendersi una raccolta di diversi articoli. Premesso ciò, appare pacifico l'applicazione di quanto sopra detto riguardo ai singoli articoli e alle notizie. E lecito dunque procedere ad una rassegna stampa sempre che sui singoli articoli non gravi l'espresso divieto della riproduzione o ne sia riservata a soggetti determinati; ne siano citati fonte, autore e data; la riproduzione non deve avere scopo di lucro e quindi non deve comportarne una concorrenza sleale del soggetto da cui si è attinto l'articolo, se trattasi di imprese che svolgono la loro attività nel medesimo ambito imprenditoriale ed economico.

Alla luce di quanto esposto occorre dire che, in via generale, il diritto di riproduzione lo può esercitare solo il titolare dell'articolo o l'editore del giornale su cui è stato pubblicato (art 13 lda). In via eccezionale, e solo a determinate condizioni, è possibile riprodurre interamente un articolo giornalistico, ossia è possibile riprodurre un articolo che sia di attualità e sia di carattere politico economico o religioso (art.65 lda). E' obbligatorio citare la fonte, la data di pubblicazione e il nome dell'autore, se presente. Stesso discorso vale per le rassegne stampa che consistono in una raccolta di più articoli.

Per quanto riguarda le informazioni o le notizie attinte da altri giornali, occorre sottolineare che possono essere riprodotte lecitamente e liberamente solo se vengono rispettate le norme di correttezza giornalistica, ossia non si vada a violare le norme sulla concorrenza sleale e il fine perseguito non sia quello di lucro (art. 101 lda).

Per le finalità di critica, di discussione o insegnamento è possibile riprodurre liberamente brani o parte dell'opera e la loro comunicazione al pubblico (art. 70 lda).

Dott. Andrea D'Agostini
www.consulentelegaleinformatico.it


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